IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                           Articolo unico
 
   1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma della
legge  regionale  5  maggio  1983, n. 11 e' convalidato il D.P.R.G. 4
novembre 1991, n. 271, concernente il prelevamento della somma di  L.
500.000.000  dal  fondo  di  riserva  per spese impreviste - Capitolo
03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato  della
programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, a favore
del Capitolo 04024 recante "Spese per la sistemazione, l'adattamento,
la   manutenzione   dei  locali  e  di  impianti  idrici,  elettrici,
telefonici, di riscaldamento e per il gas" dello stato di  previsione
della   spesa   dell'Assessorato   degli   enti  locali,  finanze  ed
urbanistica del bilancio regionale per l'anno finanziario 1991.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della Regione.
    Cagliari, 26 gennaio 1993
 
                               CABRAS